In relazione all’emergenza determinata dal “coronavirus”, il DPCM 11/3/2020 all’art 1, commi 7 e 8, elenca una serie di raccomandazioni per le attività produttive e professionali.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 del citato DPCM si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni sindacali e datoriali.
Alla luce di quanto sopra e in particolare del comma 7 lettera d gli Rlst sono a disposizione per confrontarsi ed essere consultati dai datori di lavoro, per collaborare con gli Rspp e i Medici Competenti al fine di individuare soluzioni di prevenzione adeguate.
Restano ovviamente sospese le attività di formazione e le riunioni con i lavoratori.